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[1]L'autorita' militare e' in facolta' di fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo, natante o aeronave il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato puo' essere sottoposto a requisizione giusta le norme segnate nell'articolo seguente.

[2]Il capo precettato puo' essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finche' non sia indetta la requisizione o non gli sia pervenuto avviso personale di presentazione, purche' ne informi entro le ventiquattr'ore l'autorita' militare che lo precetto', oltre alla denunzia da farsi al Comune giusta l'art. 4.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 22 settembre 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art10 · fonte del testo