Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1924 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'autorita' militare e' in facolta' di fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo, natante o aeronave il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato puo' essere sottoposto a requisizione giusta le norme segnate nell'articolo seguente.

[2]Il capo precettato puo' essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finche' non sia indetta la requisizione o non gli sia pervenuto avviso personale di presentazione, purche' ne informi entro le ventiquattr'ore l'autorita' militare che lo precetto', oltre alla denunzia da farsi al Comune giusta l'art. 4.

[3]Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato e' in obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. ((In mancanza di tale attestazione)) la effettuata notificazione potra' essere fatta risultare da prova testimoniale.

[4]Il nuovo proprietario e' sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui e' venuto in possesso del capo precettato, salva la facolta' dell'autorita' di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.

[5]L'autorita' militare e' autorizzata a sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione e che sia notificato l'avviso personale di presentazione, e la sospensione ha effetto finche' non sia revocata.

Testo in vigore dal 6 maggio 1924 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1924 al 6 maggio 1924. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale tolto: accettazione aggiunto: attestazione la effettuata notificazione potra' essere fatta risultare da prova testimoniale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art10 · fonte del testo