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[1]La requisizione puo' farsi anche in forma di semplice noleggio, sulla base della precettazione preventiva e per un tempo non eccedente trenta giorni.

[2]In tal caso la Commissione provinciale ne determina il prezzo giornaliero tenendo presenti il valore intrinseco del capo e specialmente il danno risentito dal proprietario; e lo fa in base alla domanda di costui e sentito il perito.

[3]Nello stesso atto sono verbalizzati, in contradittorio col proprietario, gli eventuali difetti e vizi, che risultassero accertati dai periti.

[4]Al proprietario che adempia in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio e' corrisposto un premio entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 22 settembre 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art12 · fonte del testo