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[1]((La requisizione puo' farsi anche in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorita' militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito puo' chiedere, dimostrando di non potere senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa venga trasformata in requisizione definitiva.
[2]Nei casi di requisizione in forma di noleggio, all'atto del prelevamento la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del suo prezzo attuale da farsi a norma dell'articolo 9.
[3]La parte sara' anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale; in caso di rifiuto se ne prendera' nota.
[4]L'indennita' di requisizione e' ragguagliata all'interesse legale sul prezzo predetto, oltre ad una quota, da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.
[5]Tale quota sara' non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.
[6]Nel calcolare la detta quota per le frazioni di un anno il mese incominciato si avra' per compiuto.
[7]Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, e' ammesso ricorso dal proprietario, a termine dell'art. 2 del presente decreto, per la liquidazione di una maggiore indennita' in corrispondenza del deterioramento verificatosi, compenso che puo', se del caso, anche raggiungere la totalita' del valore del capo stesso.
[8]Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennita' potra' essere corrisposta a rate quindicinali posticipate.
[9]Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio e' corrisposto, con la prima rata d'indennita', un premio entro i limiti stabiliti dalle norme d'attuazione della presente legge.
[10]La restituzione e' effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro del capo requisito)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206
1Il Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.
Testo in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924
