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[1]((La requisizione puo' farsi anche in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorita' militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito puo' chiedere, dimostrando di non potere senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa venga trasformata in requisizione definitiva.

[2]Nei casi di requisizione in forma di noleggio, all'atto del prelevamento la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del suo prezzo attuale da farsi a norma dell'articolo 9.

[3]La parte sara' anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale; in caso di rifiuto se ne prendera' nota.

[4]L'indennita' di requisizione e' ragguagliata all'interesse legale sul prezzo predetto, oltre ad una quota, da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

[5]Tale quota sara' non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

[6]Nel calcolare la detta quota per le frazioni di un anno il mese incominciato si avra' per compiuto.

[7]Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, e' ammesso ricorso dal proprietario, a termine dell'art. 2 del presente decreto, per la liquidazione di una maggiore indennita' in corrispondenza del deterioramento verificatosi, compenso che puo', se del caso, anche raggiungere la totalita' del valore del capo stesso.

[8]Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennita' potra' essere corrisposta a rate quindicinali posticipate.

[9]Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio e' corrisposto, con la prima rata d'indennita', un premio entro i limiti stabiliti dalle norme d'attuazione della presente legge.

[10]La restituzione e' effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro del capo requisito)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206

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Il Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.

Testo in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1918

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1913 al 22 settembre 1918. 64 parole tolte, 283 parole aggiunte in 10 capoversi.

La requisizione puo' farsi anche in forma di semplice noleggiotolto: , sulla base della precettazione preventiva tolto: e per un tempo non eccedente trenta giorniaggiunto: , per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorita' militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito puo' chiedere, dimostrando di non potere senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa venga trasformata in requisizione definitiva.

tolto: In tal casoaggiunto: Nei casi di requisizione in forma di noleggio, all'atto del prelevamento la Commissione provinciale tolto: ne determina il prezzo giornaliero tenendo presenti il valore intrinseco del capo e specialmente il danno risentito dal proprietario; e lo fa in base alla domanda di costui e sentito il perito aggiunto: deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del suo prezzo attuale da farsi a norma dell'articolo 9.

aggiunto: La parte sara' anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale; in caso di rifiuto se ne prendera' nota.

aggiunto: L'indennita' di requisizione e' ragguagliata all'interesse legale sul prezzo predetto, oltre ad una quota, da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

aggiunto: Tale quota sara' non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

aggiunto: Nel calcolare la detta quota per le frazioni di un anno il mese incominciato si avra' per compiuto.

tolto: Nello stesso atto sono verbalizzati, in contradittorio col proprietario, gli eventuali difetti e vizi, che risultassero accertati dai peritiaggiunto: Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, e' ammesso ricorso dal proprietario, a termine dell'art. 2 del presente decreto, per la liquidazione di una maggiore indennita' in corrispondenza del deterioramento verificatosi, compenso che puo', se del caso, anche raggiungere la totalita' del valore del capo stesso.

aggiunto: Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennita' potra' essere corrisposta a rate quindicinali posticipate.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

Al proprietario che tolto: adempia aggiunto: adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio e' corrispostoaggiunto: , con la prima rata d'indennita', un premio entro i limiti stabiliti tolto: nelle aggiunto: dalle norme d'attuazione della presente leggeaggiunto: .

aggiunto: La restituzione e' effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro del capo requisito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206

    Il Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art12 · fonte del testo