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[1]((Le autorita' militari non inferiori ai comandanti di divisione «quando nei casi di urgenza a loro insindacabile giudizio, sia richiesto dall'interesse militare», sono in facolta' di ordinare requisizioni dei singoli capi preveduti all'art. 1, sia in forma d'acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, ma seguendo le norme stabilite nel presente articolo.

[2]L'esecuzione degli ordini di requisizione e' affidata ad uno o piu' ufficiali di corpi, taci, Istituti e stabilimenti alla dipendenza dell'autorita' da cui gli ordini sono emanati.

[3]L'ordine di requisizione e' dato per iscritto sotto forma di precetto personale al proprietario o al detentore della cosa da requisire e deve contenere l'indicazione della medesima e del luogo ed ora della consegna.

[4]Il prezzo o l'indennita' di requisizione sono liquidati dall'ufficiale o dagli ufficiali delegati ad eseguire la requisizione e vengono comunicati coll'ordine di requisizione, o con provvedimento successivo.

[5]Se trattasi di requisizione in forma d'acquisto il prezzo e' stabilito col criterio di cui al primo comma dell'art. 9; esclusa l'applicazione del secondo comma dell'articolo stesso.

[6]Se trattasi di requisizione in forma di noleggio, si procedera' come e' indicato all'art. 12, quale risulta dal presente decreto, intendendosi pero' sostituiti alla Commissione l'ufficiale o gli ufficiali delegati alla requisizione ed escluso l'intervento del perito.

[7]Il prezzo o l'indennita' sono attribuiti al detentore quando esso sia anche proprietario della cosa requisita; in caso contrario, al detentore o al proprietario pro indiviso con bono unico; e, qualora essi non siano d'accordo o il proprietario non sia conosciuto, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti.

[8]Della requisizione eseguita, giusta il presente articolo, si fara' constare con certificato, che sara' rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si terra' nota in apposito registro)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206

1

Il Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.

Testo in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art13bis · fonte del testo