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[1]((Le autorita' militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facolta' di ordinare le requisizioni previste nell'articolo 1, sia in forma di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, seguendo le norme stabilite nel presente articolo.
[2]L'esecuzione degli ordini di requisizione e' affidata alla Commissione provinciale, ovvero, quando questa non sia costituita, ad una Commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dalla autorita' dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.
[3]La Commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini da' per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale, indicando nel medesimo la cosa da requisire ed il luogo ed ora della consegua.
[4]Il prezzo o l'indennita' di requisizione sono determinati dalle Commissioni secondo 1e norme stabilite per i vari casi dalla presente legge e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.
[5]Il prezzo o l'indennita' sono attribuiti al detentore quando esso sia anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore ed al proprietario insieme, con bono unico, intestato ad entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non sia conosciuto o sia assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perche' ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.
[6]Della requisizione seguita giusta il presente articolo si fa constare con certificato rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro)).
Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010
