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[1]((Le autorita' militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facolta' di ordinare le requisizioni previste nell'articolo 1, sia in forma di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, seguendo le norme stabilite nel presente articolo.

[2]L'esecuzione degli ordini di requisizione e' affidata alla Commissione provinciale, ovvero, quando questa non sia costituita, ad una Commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dalla autorita' dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.

[3]La Commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini da' per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale, indicando nel medesimo la cosa da requisire ed il luogo ed ora della consegua.

[4]Il prezzo o l'indennita' di requisizione sono determinati dalle Commissioni secondo 1e norme stabilite per i vari casi dalla presente legge e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.

[5]Il prezzo o l'indennita' sono attribuiti al detentore quando esso sia anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore ed al proprietario insieme, con bono unico, intestato ad entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non sia conosciuto o sia assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perche' ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.

[6]Della requisizione seguita giusta il presente articolo si fa constare con certificato rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro)).

Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924. 170 parole tolte, 144 parole aggiunte in 8 capoversi.

Le autorita' militari tolto: non inferiori ai comandanti di divisione «quando nei casi di urgenza a loro insindacabile giudizio, sia richiesto dall'interesse militare», sono in aggiunto: e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facolta' di ordinare tolto: requisizioni dei singoli capi preveduti all'art. aggiunto: le requisizioni previste nell'articolo 1, sia in forma tolto: d'acquisto aggiunto: di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, tolto: ma seguendo le norme stabilite nel presente articolo.

L'esecuzione degli ordini di requisizione e' affidata tolto: ad uno o piu' aggiunto: alla Commissione provinciale, ovvero, quando questa non sia costituita, ad una Commissione composta di tre ufficiali di corpi, tolto: taci, Istituti e stabilimenti alla dipendenza dell'autorita' da cui gli ordini sono emanati aggiunto: uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dalla autorita' dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.

tolto: L'ordine di requisizione e' dato per iscrittoaggiunto: La Commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini da' per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale tolto: al proprietario o al detentore dellaaggiunto: , indicando nel medesimo la cosa da requisire tolto: e deve contenere l'indicazione della medesima e del aggiunto: ed il luogo ed ora della tolto: consegna aggiunto: consegua.

Il prezzo o l'indennita' di requisizione sono tolto: liquidati dall'ufficiale o dagli ufficiali delegati ad eseguire la requisizione e vengono comunicati coll'ordine di requisizione, aggiunto: determinati dalle Commissioni secondo 1e norme stabilite per i vari casi dalla presente legge e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.

tolto: Se trattasi di requisizione in forma d'acquisto il prezzo e' stabilito col criterio di cui al primo comma dell'art. 9; esclusa l'applicazione del secondo comma dell'articolo stesso.

tolto: Se trattasi di requisizione in forma di noleggio, si procedera' come e' indicato all'art. 12, quale risulta dal presente decreto, intendendosi pero' sostituiti alla Commissione l'ufficiale o gli ufficiali delegati alla requisizione ed escluso l'intervento del perito.

Il prezzo o l'indennita' sono attribuiti al detentore quando esso sia anche aggiunto: il proprietario della cosa requisitatolto: ; in caso contrario, al detentore o al proprietario pro indivisoaggiunto: . In caso contrario sono attribuiti al detentore ed al proprietario insieme, con bono unicotolto: ; e, qualora essi non siano d'accordoaggiunto: , intestato ad entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non sia conosciuto aggiunto: o sia assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestitiaggiunto: , perche' ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.

Della requisizione tolto: eseguita, aggiunto: seguita giusta il presente articolotolto: , si fara' aggiunto: si fa constare con certificatotolto: , che sara' rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tolto: terra' aggiunto: tiene nota in apposito registro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art13bis · fonte del testo