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[1]Al termine del noleggio, la restituzione e' fatta nel luogo dove avvennero la presentazione e la consegna dei capi e innanzi la stessa Commissione provinciale.

[2]La Commissione liquida il nolo e le indennita' eventualmente dovute per deprezzamento o altro.

[3]In caso di contestazioni, si applica il capoverso dell'art. 9.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 22 settembre 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art13 · fonte del testo