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((Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in requisizione definitiva, l'indennita' e' ragguagliata al prezzo di chi all'articolo precedente, aumentato dell'interesse legale commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito e diminuito di quanto fosse stato corrisposto a titolo di noleggio)).

Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in requisizione definitiva, l'indennita' e' ragguagliata al prezzo di tolto: cui nell'articolo aggiunto: chi all'articolo precedente, aumentato dell'interesse legale aggiunto: commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito e diminuito di quanto fosse tolto: gia' stato corrisposto a titolo di noleggio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art13 · fonte del testo