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((Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in requisizione definitiva, l'indennita' e' ragguagliata al prezzo di chi all'articolo precedente, aumentato dell'interesse legale commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito e diminuito di quanto fosse stato corrisposto a titolo di noleggio)).
Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010
