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[1]Chiunque, senza giustificato motivo, non osservi, anche parzialmente, le prescrizioni contenute negli articoli precedenti, e' punito:

[2]1° nei casi degli articoli 4 e 10, con l'ammenda da lire dieci a cento, e sino a duecento, trattandosi di dichiarazioni mendaci;

[3]2° nei casi degli articoli 14 e 17, con l'ammenda da lire venti a mille, per ogni quadrupede, veicolo, natante o aeronave non presentato, e che, in conseguenza dell'inadempimento, sara' considerato come idoneo al servizio militare: e con ammenda sino a lire cinquanta per rifiuto d'indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

[4]3° nei casi degli articoli 7 e 11, con ammenda da lire cinquecento a duemila, per ogni quadrupede, veicolo, natante o aeronave non presentato.

[5]Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena e' aumentata della meta'.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 16 marzo 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art18 · fonte del testo