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((Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorita' per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire cento a lire cinquemila)).

Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1924

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1913 al 16 marzo 1924. 130 parole tolte, 67 parole aggiunte in 5 capoversi.

Chiunquetolto: , senza giustificato motivo, non osservi, anche parzialmente, le prescrizioni contenute negli articoli precedenti, e' punito:

tolto: 1° nei casi degli articoli 4 e 10, con l'ammenda da lire dieci a cento, e sino a duecento, trattandosi di dichiarazioni mendaci;

tolto: 2° nei casi degli articoli 14 e 17, con l'ammenda da lire venti a mille, per ogni quadrupede, veicolo, natante o aeronave non presentato, e che, in conseguenza dell'inadempimento, sara' considerato come idoneo al servizio militare: e con ammenda sino a lire cinquanta per rifiuto d'indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

tolto: 3° nei casi degli articoli 7 e 11, con ammenda da lire cinquecento a duemila, per ogni quadrupede, veicolo, natante o aeronave non presentato.

tolto: Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena e' aumentata della meta' aggiunto: sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorita' per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire cento a lire cinquemila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art18 · fonte del testo