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[1]Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge:

  • a)i quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi appartenenti alle Case e Corti delle Loro Maesta' il Re, la Regina, di Sua Maesta' la Regina Madre e delle LL AA. i Reali Principi;
  • b)i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;
  • c)i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai consoli vice consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che rappresentano e che goda il trattamento della nazione piu' favorita, giusta la designazione fattane con speciale R. decreto;
  • d)i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti a stranieri, che, in virtu' di trattati o convenzioni internazionali, fossero esenti da requisizioni;
  • e)i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del R. esercito in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;
  • f)gli automobili appartenenti ai componenti il corpo dei volontari automobilisti;
  • g)gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per servizio pubblico;
  • h)le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

[2]Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 22 settembre 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art2 · fonte del testo