Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge:
- a)i quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi appartenenti alle Case e Corti delle Loro Maesta' il Re, la Regina, di Sua Maesta' la Regina Madre e delle LL AA. i Reali Principi;
- b)i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;
- c)i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai consoli vice consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che rappresentano e che goda il trattamento della nazione piu' favorita, giusta la designazione fattane con speciale R. decreto;
- d)i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti a stranieri, che, in virtu' di trattati o convenzioni internazionali, fossero esenti da requisizioni;
- e)i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del R. esercito in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;
- f)gli automobili appartenenti ai componenti il corpo dei volontari automobilisti;
- g)gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per servizio pubblico;
- h)le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.
[2]Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.
[3]((Il Governo e' autorizzato ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, altre dispense dalla requisizione nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi. Tali dispense sono temporanee e revocabili)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206
1Il Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.
Testo in vigore dal 22 settembre 1918 al 16 marzo 1924
