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[1]La scelta dei quadrupedi, veicoli, natanti e aeronavi si fa da una Commissione provinciale, costituita da un ufficiale del R. esercito, scelto dall'autorita' militare, da un delegato del Consiglio provinciale e da un veterinario o da un meccanico, secondo che si tratti di animali o di mezzi di trasporto, scelti dall'autorita' militare su terna proposta dalla Deputazione provinciale.

[2]La Deputazione provinciale designa pure i periti che occorressero per determinare il valore dei capi soggetti a requisizione.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 16 marzo 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art8 · fonte del testo