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((La scelta dei quadrupedi, veicoli e natanti fatta da una Commissione provinciale nominata dalla competente autorita' militare e costituita da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale e da un esperto scelto dalla suddetta autorita' militare e che, sempre che sia, possibile, sara' un ufficiale del Regio esercito)).
Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010
