Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 7 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Al secondo comma dell'art. 42 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e' sostituito il seguente:
tolto: «Quando, per qualsiasi causa, esclusi i casi previsti dall'art. 103, restino vacanti in un collegio tanti posti, per cui il numero dei deputati sia ridotto a meno di quattro quinti di quelli assegnati al Collegio, questo sara' riconvocato per procedere all'elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purche' manchino piu' di sei mesi alla scadenza normale della legislatura».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1362~art1 · fonte del testo