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[1]Al secondo comma dell'art. 42 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e' sostituito il seguente:
[2]«Quando, per qualsiasi causa, esclusi i casi previsti dall'art. 103, restino vacanti in un collegio tanti posti, per cui il numero dei deputati sia ridotto a meno di quattro quinti di quelli assegnati al Collegio, questo sara' riconvocato per procedere all'elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purche' manchino piu' di sei mesi alla scadenza normale della legislatura».
Testo in vigore dal 7 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
