Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono estese agli enti morali di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge, quando per la trasformazione che fosse gia' avvenuta o che avverra' dei loro Istituti occorra provvedere alla costruzione od acquisto di nuovi locali, o all'adattamento, ampliamento o restauro degli edifici esistenti.
tolto: La concessione dei mutui sara' garantita a norma del penultimo comma dell'art. 24 della predetta legge 4 giugno 1911, n. 487.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art20 · fonte del testo