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[1]Le tasse per i corsi tecnici complementari, all'infuori di quelle di diploma che saranno fissate dal Ministero nel regolamento e spetteranno allo Stato, vanno a beneficio degli enti che li hanno istituiti ed ai quali spetta fissare la misura di esse, come per tutte le ordinarie scuole medie e normali pareggiate.

[2]Per queste, tuttavia, le tasse non possono mai essere inferiori a quelle delle corrispondenti scuole governative. Qualora l'ente che mantiene una scuola pareggiata media o normale riconosca la necessita' di elevarle a somme maggiori, le sue proposte debbono essere approvate con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, sentito il parere della Giunta provinciale delle scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

[3]Per i detti corsi tecnici complementari e, in genere, per tutte le scuole medie e normali che non siano a totale carico dello Stato la frequenza di alunni non comunisti puo' essere subordinata ad un contributo da parte dei Comuni, ai quali gli alunni appartengono, a favore del Comune che sostiene il carico totale o parziale della scuola, oppure al pagamento di una soprattassa, sempre a favore del Comune sede della scuola, da parte degli alunni le cui famiglie abitino fuori del Comune medesimo.

[4]La soprattassa non puo' essere mai superiore alla tassa scolastica normale.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art10 · fonte del testo