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[1]Su domanda degli enti interessati, e col parere favorevole del capo dell'Istituto e della Giunta provinciale delle scuole medie, possono essere istituite nelle scuole tecniche regie o pareggiate, a beneficio degli alunni di scuole professionali industriali, o simili, classi aggiunte serali, nelle quali i medesimi insegnamenti del corso ordinario siano svolti con effetti legali e fino al conseguimento della licenza tecnica in un numero di anni uguali o anche superiore al normale.

[2]I programmi delle varie classi del corso serale saranno stabiliti, volta per volta, dal Ministero della pubblica istruzione, il quale fissera' altresi' la tassa annua di inscrizione in somma tale da ragguagliare, in totale, quelle che si pagano dagli alunni del corso ordinario.

[3]Per la competenza passiva delle spese attinenti ai corsi serali valgono le stesse norme vigenti per le classi aggiunte delle scuole tecniche, delle quali esse fanno parte.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art11 · fonte del testo