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[1]Le disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono estese agli enti morali di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge, quando per la trasformazione che fosse gia' avvenuta o che avverra' dei loro Istituti occorra provvedere alla costruzione od acquisto di nuovi locali, o all'adattamento, ampliamento o restauro degli edifici esistenti.
[2]La concessione dei mutui sara' garantita a norma del penultimo comma dell'art. 24 della predetta legge 4 giugno 1911, n. 487.
Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
