Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il riordinamento di cui al titolo II, oltre che su richiesta dei Comuni interessati, i quali dovranno deliberare di assumere gli obblighi derivanti dal riordinamento stesso, puo' essere promosso dal ministro della pubblica istruzione, il quale, in questo caso, invita i Comuni a deliberare sulla proposta di riordinamento e sull'assunzione degli oneri che ne dipendono.
tolto: Sulla proposta debbono essere sentiti:
tolto: a) il Consiglio scolastico;
tolto: b) gli enti locali che eventualmente concorrono al matenimento degli Istituti da trasformare;
tolto: c) la sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media; dopo di che tutti gli atti saranno trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art21 · fonte del testo