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[1]Il riordinamento di cui al titolo II, oltre che su richiesta dei Comuni interessati, i quali dovranno deliberare di assumere gli obblighi derivanti dal riordinamento stesso, puo' essere promosso dal ministro della pubblica istruzione, il quale, in questo caso, invita i Comuni a deliberare sulla proposta di riordinamento e sull'assunzione degli oneri che ne dipendono.
[2]Sulla proposta debbono essere sentiti:
- a)il Consiglio scolastico;
- b)gli enti locali che eventualmente concorrono al matenimento degli Istituti da trasformare;
- c)la sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media; dopo di che tutti gli atti saranno trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere.
Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
