Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il riordinamento di cui al titolo II, oltre che su richiesta dei Comuni interessati, i quali dovranno deliberare di assumere gli obblighi derivanti dal riordinamento stesso, puo' essere promosso dal ministro della pubblica istruzione, il quale, in questo caso, invita i Comuni a deliberare sulla proposta di riordinamento e sull'assunzione degli oneri che ne dipendono.

[2]Sulla proposta debbono essere sentiti:

  • a)il Consiglio scolastico;
  • b)gli enti locali che eventualmente concorrono al matenimento degli Istituti da trasformare;
  • c)la sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media; dopo di che tutti gli atti saranno trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art21 · fonte del testo