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[1]Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, pubblichera' le norme relative alla sistemazione e concessione delle borse e dei posti di studio per gli alunni delle scuole magistrali, che siano comunque a carico dello Stato, nonche' dei posti di studio che attualmente si godono parimente a carico dello Stato presso Istituti d'istruzione e di educazione femminile, con facolta' di abrogare o modificare le norme attualmente vigenti, anche se di origine legislativa, conservando pero' la destinazione dei posti e delle borse di privata fondazione, e, per quanto sara' possibile, anche la destinazione degli altri posti di studio e borse.
[2]Qualora tale sistemazione importi modificazioni di norme statutarie o di convenzioni nella riforma degli statuti o delle convenzioni, dovra' seguirsi il procedimento stabilito nell'art. 2 e seguenti della presente legge.
Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
