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[1]La presente legge non si applica alle istituzioni pubbliche di beneficenza e a quelle ad esse equiparate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, le quali rimangono soggette a questa ultima legge e all'altra del 18 luglio 1904, n. 390.
[2]Nei casi previsti dagli articoli 1, 6 e 22, le proposte di trasformazione degli enti e degli Istituti ai quali non sia stato, prima dell'andata in vigore della presente legge, irrevocabilmente disconosciuto il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, debbono essere comunicate al Ministero dell'interno, affinche' promuova l'accertamento della natura giuridica di essi secondo le norme in vigore.
[3]Gli enti e gli Istituti aventi fine di istruzione e di educazione pei quali rimanga escluso il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno assoggettati alle disposizioni della presente legge.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 25 maggio 1913.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Credaro.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
