Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1909 al 3 novembre 1940. Leggi il testo vigente →

[1]La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione demaniale in conformita' del regolamento per la esecuzione della presente legge.

[2]Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le L. 20,000, gli incanti sono tenuti nell'ufficio del registro o del Demanio, nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.

[3]Quando invece il valore di stima supera le lire 20 mila, gli incanti sono tenuti negli uffici dell'Intendenza di finanza della Provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

[4]Pero' l'Amministrazione demaniale e' sempre in facolta' di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'art. 14.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1909 al 3 novembre 1940

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art3 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari