Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'ufficio centrale facendosi assistere, ove creda, da uno o piu' esperti scelti dal presidente, provvede a determinare:
- a)la cifra elettorale di ogni lista;
- b)le cifre individuali di ogni candidato.
[2]La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti, divisa quest'ultima per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.
[3]La cifra individuale e' data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.
[4]La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.
[5]La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parita' di voti la precedenza nella graduatoria e' determinata dall'ordine di inscrizione nella propria lista.
[6]L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:
[7]Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.
[8]Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
