Art. 12
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge ed a modificare le disposizioni della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale, in quanto necessario per coordinarle e porle in armonia con quelle della presente legge.
tolto: Le liste elettorali politiche ed amministrative approvate nella revisione ordinaria dell'anno 1926 hanno efficacia sino dal 31 maggio 1927.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 1° luglio 1926.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Federzoni.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art12 · fonte del testo