Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 375 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le liste elettorali politiche permanenti valgono anche per le elezioni amministrative.
tolto: A tale effetto, in fogli di color verde, aggiunti alle liste predette, sono inscritti, in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome e nome, paternita', luogo e data di nascita, titolo per l'inscrizione, nonche' dell'abitazione, quando l'abbiano nel Comune, gli elettori di cui all'art. 14 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 1 della presente legge, e le donne indicate nell'art. 1 (sub 24) della legge 22 novembre 1925, n. 2125.
tolto: Sono inscritti d'ufficio nei fogli aggiunti predetti, previa l'osservanza dell'art. 9 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118:
tolto: 1° coloro che, non essendo inscritti nella lista elettorale politica del Comune, si trovano compresi nominativamente, almeno da sei mesi, nei ruoli delle contribuzioni dirette di cui al primo comma del citato art. 14 della legge comunale e provinciale. L'inscrizione si effettua in base ad un elenco, estratto dai ruoli delle contribuzioni dirette, nel quale l'esattore porra' la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni predette;
tolto: 2° le donne di cui ai numeri 1° a 4° incluso dell'art. 1 (sub 24) della legge 22 novembre 1925, n. 2125;
tolto: le donne impiegate, anche se collocate a riposo, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, degli Enti ed Istituti pubblici, purche' per l'ammissione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti, il possesso del titolo minimo di studio indicato nell'art. 1 (sub 24, n. 6) della predetta legge;
tolto: le donne che, dagli accertamenti fatti d'ufficio dal Comune, e dalle notizie a questo fornite dalle autorita' scolastiche, nei modi da stabilirsi di concerto fra i Ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica, risultino in possesso del titolo minimo di studio suddetto.
tolto: Sono anche inscritti nei fogli aggiunti di cui al comma 2° coloro che ne facciano domanda, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 11 e 12 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, e provino il possesso dei prescritti requisiti. All'uopo il sindaco ne fa loro invito nello stesso avviso di cui all'art. 10 del testo unico predetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art2 · fonte del testo