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[1]Le liste dei candidati por ogni collegio debbono essere presentato da almeno 300 e non piu' di 500 elettori inscritti nelle liste elettorali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata od autenticata dal sindaco del Comune capoluogo del collegio o da un notaio.

[2]Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternita' ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

[3]Nessun candidato puo' essere inscritto in piu' di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

[4]Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di due collegi.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art2 · fonte del testo