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[1]Le liste dei candidati por ogni collegio debbono essere presentato da almeno 300 e non piu' di 500 elettori inscritti nelle liste elettorali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata od autenticata dal sindaco del Comune capoluogo del collegio o da un notaio.
[2]Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternita' ed il luogo di nascita dei singoli candidati.
[3]Nessun candidato puo' essere inscritto in piu' di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.
[4]Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di due collegi.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
