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[1]Le liste dei candidati devono essere presentate alla prefettura che ha sede nel capoluogo del collegio, non piu' tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori nei modi indicati dal secondo e terzo comma dell'articolo 66 del testo unico.

[2]La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio.

[3]I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente e' punito con multa di lire mille. Se abbia agito por negligenza la pena e' diminuita della meta'.

[4]Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

[5]La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente, autorizzati a designare due rappresentanti della lista medesima presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale e presso l'ufficio centrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, primo e secondo comma, del testo unico.

[6]In tutti gli articoli del testo unico, nei quali si fa cenno di rappresentanti dei candidati, si intendono sostituite le parole «rappresentanti di lista».

[7]Agli elettori che abbiano sottoscritto piu' di una lista si applicano le sanzioni penali stabilite dal secondo comma dell'art. 66 del testo unico.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art3 · fonte del testo