Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei termini e con le forme prescritte per la revisione annuale della lista elettorale politica permanente si procede anche alla revisione dei fogli aggiunti indicati nell'articolo precedente.
tolto: Le relative proposte sono formulate dalla Commissione elettorale comunale in separati elenchi supplementari, su carta verde, rispettivamente allegati a quelli indicati nell'art. 17 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118. Per la formazione e l'approvazione di detti elenchi supplementari, la loro pubblicazione, le relative notificazioni, i reclami, e le conseguenti rettifiche dei fogli aggiunti alla lista dell'anno precedente, si applicano le disposizioni degli articoli 17 a 28, e 31 a 37 del testo unico sopra citato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art3 · fonte del testo