Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1906 al 21 luglio 1908. Leggi il testo vigente →

[1]La progressione dei gradi di sottufficiale e' la seguente:

[2]1° sergente di squadra, di contabilita' o con incarichi speciali, vice-brigadiere dei RR. carabinieri;

[3]2° sergente maggiore, brigadiere dei RR. carabinieri;

[4]3° maresciallo di compagnia, squadrone o batteria, o con cariche speciali (capo fanfara, ecc.);

[5]4° maresciallo di battaglione, mezzo reggimento o brigata;

[6]5° maresciallo di reggimento, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali(ordinario-capo-maggiore).

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 21 luglio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art1 · fonte del testo