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[1]((La progressione dei gradi di sottufficiale e' la seguente:

[2]1° sergente; vice brigadiere dei carabinieri Reali;

[3]2° sergente maggiore; brigadiere dei carabinieri Reali;

[4]3° maresciallo (di 3ª, 2ª e 1ª classe); maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (ordinario, capo e maggiore))).

Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1906 al 21 luglio 1908. 45 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

1° sergente tolto: di squadra, di contabilita' o con incarichi speciali, vice- brigadiere dei RR. carabinieriaggiunto: ; vice brigadiere dei carabinieri Reali;

2° sergente maggioretolto: , brigadiere dei RR. carabinieriaggiunto: ; brigadiere dei carabinieri Reali;

3° maresciallotolto: di compagnia, squadrone o batteria, o con cariche speciali (capo fanfara, ecc.);

tolto: 4° maresciallo di battaglione, mezzo reggimento o brigata;

tolto: 5° maresciallo di reggimento, maresciallo aggiunto: (di 3ª, 2ª e 1ª classe); maresciallo d'alloggio dei carabinieri tolto: Reali (ordinario- capo- aggiunto: reali (ordinario, capo e maggiore).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art1 · fonte del testo