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Per ogni maresciallo di nuova nomina e per i marescialli attualmente in servizio e' assegnato ai corpi rispettivi un supplemento assegno di 1° corredo di L. 130 se appartenenti ai granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (escluso il treno), alle compagnie di sanita' ed alle compagnie di sussistenza; e di L. 150, se appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria ed al treno del genio.
Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
