Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I sottufficiali raffermati con soprassoldo alla data in cui entrera' in vigore la presente legge, i quali non optino per il trattamento stabilito dalla medesima e non rinuncino all'impiego civile, conserveranno il grado attuale, continueranno a godere del trattamento stabilito dalla legge vigente e potranno quindi essere ammessi alle rafferme e percepire le indennita' ivi stabilite.
Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
