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I sottufficiali raffermati con soprassoldo alla data in cui entrera' in vigore la presente legge, i quali non optino per il trattamento stabilito dalla medesima e non rinuncino all'impiego civile, conserveranno il grado attuale, continueranno a godere del trattamento stabilito dalla legge vigente e potranno quindi essere ammessi alle rafferme e percepire le indennita' ivi stabilite.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art12 · fonte del testo