Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: All'andata in vigore della presente legge gli attuali marescialli saranno nominati marescialli di compagnia, conservando il soldo giornaliero diL. 3.16.

tolto: Allo stesso grado potranno essere promossi gli altri sottufficiali, aventi i requisiti stabiliti dall'art. 3, per coprire effettivamente i posti di maresciallo di compagnia.

tolto: I furieri ed i furieri maggiori che non possono essere promossi marescialli di compagnia, conserveranno il loro grado.

tolto: Con disposizioni transitorie del regolamento saranno stabilite le norme per le nomine a maresciallo di battaglione ed a maresciallo di reggimento per la prima applicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art13 · fonte del testo