Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'andata in vigore della presente legge gli attuali marescialli saranno nominati marescialli di compagnia, conservando il soldo giornaliero diL. 3.16.
tolto: Allo stesso grado potranno essere promossi gli altri sottufficiali, aventi i requisiti stabiliti dall'art. 3, per coprire effettivamente i posti di maresciallo di compagnia.
tolto: I furieri ed i furieri maggiori che non possono essere promossi marescialli di compagnia, conserveranno il loro grado.
tolto: Con disposizioni transitorie del regolamento saranno stabilite le norme per le nomine a maresciallo di battaglione ed a maresciallo di reggimento per la prima applicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art13 · fonte del testo