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[1]All'andata in vigore della presente legge gli attuali marescialli saranno nominati marescialli di compagnia, conservando il soldo giornaliero di L. 3.16.

[2]Allo stesso grado potranno essere promossi gli altri sottufficiali, aventi i requisiti stabiliti dall'art. 3, per coprire effettivamente i posti di maresciallo di compagnia.

[3]I furieri ed i furieri maggiori che non possono essere promossi marescialli di compagnia, conserveranno il loro grado.

[4]Con disposizioni transitorie del regolamento saranno stabilite le norme per le nomine a maresciallo di battaglione ed a maresciallo di reggimento per la prima applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art13 · fonte del testo