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[1]L'avanzamento ai gradi di sottufficiale ha luogo nel modo seguente:

[2]a sergente e a sergente maggiore con nomina del comandante di Corpo;

[3]ai vari gradi di maresciallo con nomina del comandante di Corpo d'armata.

[4]Il grado di sergente maggiore e' conferito ai sergenti idonei all'avanzamento, compiuta la ferma di sottufficiale.

[5]Il grado di maresciallo di compagnia e' conferito per un terzo dei posti a scelta e per due terzi ad anzianita', ai sergenti maggiori delle compagnie che abbiano l'attitudine a disimpegnarne le funzioni.

[6]I sergenti maggiori che occupano cariche speciali dovranno provare di possedere l'idoneita' voluta per il grado di maresciallo di compagnia mediante un servizio continuato nella compagnia di sergente maggiore per almeno due anni.

[7]In tempo di pace nessun sergente maggiore puo' essere promosso maresciallo se non conta almeno sei anni di servizio e tre di grado di sergente maggiore.

[8]Le promozioni ai gradi di maresciallo di battaglione, e di maresciallo di reggimento avranno luogo esclusivamente a scelta dopo tre anni di servizio passati nel grado rispettivamente inferiore, previo un esperimento, le cui modalita' saranno stabilite dal regolamento.

[9]I capi fanfara di cavalleria, i maestri di scherma, i sottufficiali addetti a funzioni speciali che verranno designati dal regolamento, e gli attuali istruttori di equitazione idonei all'avanzamento, saranno promossi marescialli d compagnia, di battaglione, di reggimento, nella loro rispettiva specialita', quando per provvedere al servizio di compagnia o di maggiorita' nell'arma cui appartengono venga promosso a detti gradi un sottufficiale di pari grado inscritto dopo di loro sul quadro d'avanzamento.

[10]I sergenti maggiori delle anzidette specialita', non promossi marescialli di compagnia per non essersi mai trovati nelle condizioni suindicate, otterranno il grado stesso al compimento del decimo anno di servizio, purche' meritevoli di avanzamento.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 21 luglio 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art3 · fonte del testo