Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. 183 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il sottufficiale puo' cessare dal servizio per una delle seguenti cause:
tolto: 1° dispensa dal servizio proposta dalla commissione di avanzamento e dalle superiori autorita' gerarchiche;
tolto: 2° invio in congedo a domanda;
tolto: 3° collocamento a riposo;
tolto: 4° collocamento in riforma;
tolto: 5° retrocessione dal grado;
tolto: 6° perdita del grado in seguito a condanna;
tolto: 7° rimozione dal grado;
tolto: 8° espulsione dall'esercito per condanna penale.
tolto: Il provvedimento indicato al n. 2 e' di competenza del comandante il Corpo d'armata; quelli indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, sono presi, mediante decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.
tolto: L'uno e gli altri verranno determinati con modalita' da stabilirsi dal regolamento.
tolto: Il maresciallo esonerato d'autorita', od a domanda per menomate condizioni fisiche dalle funzioni del suo grado, potra' se idoneo essere chiamato a coprire una di quelle cariche speciali, che saranno stabilite dal regolamento.
tolto: I sottufficiali del corpo invalidi e veterani saranno collocati a riposo al compimento del ventesimo anno di servizio, a meno che siano in grado di prestare e prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio militare, nel qual caso potranno concorrere all'ammissione al servizio sedentario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art4 · fonte del testo