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[1]Il sottufficiale puo' cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

[2]1° dispensa dal servizio proposta dalla commissione di avanzamento e dalle superiori autorita' gerarchiche;

[3]2° invio in congedo a domanda;

[4]3° collocamento a riposo;

[5]4° collocamento in riforma;

[6]5° retrocessione dal grado;

[7]6° perdita del grado in seguito a condanna;

[8]7° rimozione dal grado;

[9]8° espulsione dall'esercito per condanna penale.

[10]Il provvedimento indicato al n. 2 e' di competenza del comandante il Corpo d'armata; quelli indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, sono presi, mediante decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

[11]L'uno e gli altri verranno determinati con modalita' da stabilirsi dal regolamento.

[12]Il maresciallo esonerato d'autorita', od a domanda per menomate condizioni fisiche dalle funzioni del suo grado, potra' se idoneo essere chiamato a coprire una di quelle cariche speciali, che saranno stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 21 luglio 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art4 · fonte del testo