Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1906 al 21 luglio 1908. Leggi il testo vigente →

[1]L'assegno giornaliero dei gradi di sottufficiale e' il seguente:

[2]Sergente L. 2.10

[3]Sergente maggiore L. 2.50

[4]Maresciallo di compagnia, ecc. L. Maresciallo di battaglione, ecc. L. 3.50

[5]Maresciallo di reggimento L. 4.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 21 luglio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art5 · fonte del testo