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[1]Per ogni triennio di servizio e per cinque trienni il sottufficiale avra' diritto ad un aumento giornaliero di L. 0.30. Compiuti i 18 anni di servizio, il sottufficiale continuera' a percepire un aumento giornaliero di L. 1.50. Questi aumenti saranno concessi ai sottufficiali in ragione dei loro anni di servizio, dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge.

[2]((I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani continueranno a ricevere, finche' restano in servizio, l'aumento giornaliero nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento)).

Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1906 al 21 luglio 1908. 27 parole aggiunte.

aggiunto: I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani continueranno a ricevere, finche' restano in servizio, l'aumento giornaliero nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art7 · fonte del testo