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[1]Per ogni triennio di servizio e per cinque trienni il sottufficiale avra' diritto ad un aumento giornaliero di L. 0.30. Compiuti i 18 anni di servizio, il sottufficiale continuera' a percepire un aumento giornaliero di L. 1.50. Questi aumenti saranno concessi ai sottufficiali in ragione dei loro anni di servizio, dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge.
[2]((I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani continueranno a ricevere, finche' restano in servizio, l'aumento giornaliero nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento)).
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
