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[1]Il direttore generale e' nominato con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

[2]Egli ha la rappresentanza legale del Consorzio, e sopraintende a tutti i servizi dell'azienda, della cui regolarita' risponde di fronte al Governo, al Comitato dei delegati ed al Consiglio d'amministrazione.

[3]Spetta al ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, promuovere il decreto Reale motivato per la revocazione del direttore generale, quando risulti che questi abbia compiuto trasgressioni alle leggi, ai regolamenti, allo statuto, o altri atti che possano ledere gl'interessi del Consorzio.

[4]In ogni caso al direttore generale debbono essere comunicati per iscritto gli addebiti mossigli, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro un termine prefissogli.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 9 febbraio 1928

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art12 · fonte del testo