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[1]Il servizio di Cassa del Consorzio e' fatto gratuitamente dal Banco di Sicilia, al quale sono versate in conto corrente disponibile tutte le somme per qualsiasi titolo dovute al Consorzio, osservato quanto e' disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 19.

[2]Sulle somme versate al Banco, questo corrisponde un interesso di un mezzo per cento inferiore a quello assegnato ai depositi della Cassa di risparmio del Banco stesso.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art17 · fonte del testo