Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1917 al 16 dicembre 2009. 366 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Le somme occorrenti per le spese d'amministrazione e per aumentare l'uso dello zolfo nell'industria e nell'agricoltura, non dovranno mai superare, complessivamente, il limite che sara' stabilito dal regolamento.
tolto: Per provvedere alla estinzione del residuo del debito diL. 2,000,000 contratto con il Banco di Sicilia, per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario e all'aumento del fondo costituito per attenuare le conseguenze della eventuale disoccupazione di operai delle miniere di zolfo, sara' stanziata nel bilancio di previsione, in distinti capitoli, una somma complessiva non maggiore di lire due per tonnellata di zolfo venduto e consegnato nell'esercizio precedente.
tolto: Il Consorzio versera' trimestralmente alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai la somma di centesimi cinquanta per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato.
tolto: La Cassa nazionale di previdenza amministrera' il fondo relativo per la concessione di assegni vitalizi di invalidita' e di vecchiaia, ovvero per la iscrizione alla Cassa stessa degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, secondo le norme che, previ accordi col Consorzio e con la Cassa nazionale, saranno stabilite con decreto Reale.
tolto: Gli assegni vitalizi saranno concessi agli operai delle miniere divenuti in modo permanente inabili al lavoro dalla data della costituzione del Consorzio, e nella loro assegnazione sara' data la preferenza agli operai piu' vecchi.
tolto: Il residuo debito del Consorzio per le obbligazioni garantite dallo Stato, emesse per il pagamento dello stock acquistato dalla Societa' anglo-siciliana, sara' estinto nel periodo residuale di esistenza del Consorzio, mediante annualita' costanti comprensive del capitale e degl'interessi nella misura di L. 3.65 per cento, esenti da' ogni imposta presente e futura.
tolto: La estinzione ha luogo mediante sorteggi al 1° luglio d'ogni anno e gl'interessi delle obbligazioni sono pagati al 1° febbraio e 1° agosto d'ogni anno.
tolto: Sara' pure provveduto alla rateale estinzione del debito verso i consorziati al 31 luglio 1909, per fedi di deposito e titoli dipendenti, in guisa che esso sia estinto entro il 31 luglio 1918.
tolto: Dai versamenti fatti al Banco di Sicilia, in conformita' all'art. 17, saranno prelevate ed accantonate, con le norme stabilite nel regolamento, le somme occorrenti per il pagamento delle spese e delle passivita' sopraindicate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art19 · fonte del testo