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[1]L'esercizio finanziario del Consorzio si apre il 1° agosto e si chiude col 31 luglio dell'anno successivo.
[2]Il Consiglio d'amministrazione presenta con relazione illustrativa per l'approvazione al Comitato dei delegati, entro il mese di maggio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, non oltre il mese di ottobre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
[3]Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, deliberati dal Comitato dei delegati, devono riportare l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio e del ministro del tesoro.
[4]Il bilancio di previsione deve indicare, in base ai dati piu' attendibili e alle prescrizioni dell'art. 19, le entrate, le spese e gli oneri di ogni natura dell'esercizio, nonche' la somma risultante disponibile da ripartire ai consorziati, detratto un congruo prelevamento allo scopo di costituire un fondo speciale per spese impreviste.
[5]La somma complessiva che si prevede di incassare per vendita di zolfi non potra' superare quella effettivamente riscossa per zolfi consegnati nell'anno solare precedente.
[6]Nel bilancio stesso devo essere indicato il valore da attribuire ad una tonnellata di zolfo delle diverse qualita', agli effetti delle anticipazioni e delle ripartizioni ai consorziati. Tale valore, che dovra' sempre esser fissato in una cifra inferiore al prezzo medio di vendita con conseguito nell'anno precedente, sara' determinato dalla somma disponibile divisa per il numero delle tonnellate di zolfo consegnato al Consorzio nel detto anno.
[7]Le previsioni sulle consegne e sulle vendite dello zolfo, quando ne sia dimostrata la necessita', potranno essere modificate durante il corso dell'esercizio per iniziativa del Consiglio d'amministrazione, oppure su domanda degli Istituti sovventori, o di tanti consorziati che rappresentino insieme una produzione non minore di 100,000 tonnellate annue.
[8]Tali variazioni devono essere approvate dal ministro di agricoltura, industria e commercio e dal ministro del tesoro, i quali hanno pure facolta' d'introdurle di accordo, con decreto motivato, sentito il Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 12 giugno 1927
