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[1]Il Consorzio provvedera' alla costituzione ed, occorrendo, alla gestione di un'azienda speciale per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali degli zolfi nelle piazze di Catania, Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese e, quando se ne presenti il bisogno, in altre piazze dell'isola.
[2]I magazzini generali saranno costituiti a norma della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, e della legge 26 dicembre 1895, n. 720, in quanto siano applicabili. L'impianto e l'esercizio dei magazzini generali potranno essere assunti da Corpi morali o Societa' commerciali riconosciute nel Regno, anche col concorso di capitali di altri enti o privati.
[3]Alla formazione del capitale dei magazzini generali sono autorizzati a concorrere il Banco di Sicilia, che prelevera' l'importo dalla massa di rispetto, e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele in Palermo, nella misura che sara' concordata tra il Consorzio e i detti Istituti, salvo l'approvazione del ministro del tesoro e del ministro di agricoltura, industria e commercio.
[4]La istituzione di magazzini generali in altre piazze, oltre quelle di Catania, Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese, dovra' essere approvata con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio.
[5]Nello statuto dei magazzini generali sara' stabilito ch'essi assumono l'obbligo di anticipare senza interessi le spese di trasporto degli zolfi siciliani, dalle stazioni ferroviarie di spedizione ai luoghi di deposito, da rimborsarsi all'uscita delle singole quantita' di zolfo.
[6]Il credito per le dette spese di trasporto e' preferito al credito con pegno.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
