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Oltre quelle indicate nelle leggi di cui all'art. 22, sono dichiarate di pubblica utilita' le opere destinate a facilitare il trasporto degli zolfi dai luoghi di produzione alle stazioni ferroviarie di partenza, o da quelle di arrivo ai magazzini generali, o da questi a bordo delle navi, nonche' le aree per costruzione di essi.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
