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[1]Salvo l'eccezione di cui all'art. 4, tutti gli zolfi delle miniere siciliane saranno depositati e custoditi nei magazzini generali a disposizione del Consorzio.
[2]Con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento, i detti zolfi, fino a quando i magazzini generali non siano in funzione, potranno essere depositati negli attuali magazzini, secondo la designazione del Consorzio; e questi potranno, d'accordo col Consorzio, essere trasformati in magazzini consorziali, alla diretta dipendenza dei magazzini generali, o in magazzini gestiti direttamente dal Consorzio.
[3]Le fedi di deposito e le note di pegno dovranno indicare il valore attribuito agli zolfi, ai termini dell'articolo 18, al netto dell'intero ammontare delle spese di trasporto anticipate dal Consorzio, nonche' dell'ammontare del contributo a favore del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
