Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo l'eccezione di cui all'art. 4, tutti gli zolfi delle miniere siciliane saranno depositati e custoditi nei magazzini generali a disposizione del Consorzio.

[2]Con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento, i detti zolfi, fino a quando i magazzini generali non siano in funzione, potranno essere depositati negli attuali magazzini, secondo la designazione del Consorzio; e questi potranno, d'accordo col Consorzio, essere trasformati in magazzini consorziali, alla diretta dipendenza dei magazzini generali, o in magazzini gestiti direttamente dal Consorzio.

[3]Le fedi di deposito e le note di pegno dovranno indicare il valore attribuito agli zolfi, ai termini dell'articolo 18, al netto dell'intero ammontare delle spese di trasporto anticipate dal Consorzio, nonche' dell'ammontare del contributo a favore del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art24 · fonte del testo