Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Consorzio, allo scopo di facilitare l'impiego del minerale di zolfo in determinate industrie, ha facolta' di acquistarlo, per rivenderlo, direttamente dai consorziati, pagandolo in ragione dello zolfo che si potrebbe ricavare dal minerale coi sistemi ordinari di fusione.
tolto: I consorziati possono anche usare o alienare a terzi, coll'autorizzazione del Consorzio, il minerale di zolfo, lo sterro di zolfo ed i residui del minerale fuso con apparecchi a vapore, per applicarli nell'isola alla fabbricazione di prodotti industriali dei quali lo zolfo entri a far parte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art6 · fonte del testo